Attenzione: per presentare questa pratica, seleziona come Amministrazione destinaria, nel menu in alto a sinistra, il Comune in cui ricade l'impianto.
Solo per la domanda di voltura, seleziona come Amministrazione la Città metropolitana di Roma Capitale.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 59/13 l’istanza (o domanda) di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) si presenta al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune ove è presente l’insediamento da autorizzare; la stessa deve essere presentata in formato digitale e firmata digitalmente, corredata della documentazione tecnica prevista e dalle relative spese di istruttoria.
La Città metropolitana di Roma ha messo a disposizione degli utenti una modalità di compilazione on line dell’istanza, mediante questo sportello telematico, che è automaticamente assistita e guida l’utente nella corretta compilazione della domanda e degli allegati da inoltrare, garantendo così la correttezza formale dell'istanza presentata.
N.B. La Città metropolitana NON può acquisire direttamente le istanze di AUA compilate su questo Sportello Telematico.
A conclusione della compilazione, l’utente può scaricare in un unico file compresso tutta l’istanza, comprensiva degli allegati, ed allegarla all’istanza AUA da presentare al SUAP secondo le disposizioni impartite dal SUAP stesso, che potrebbero essere la compilazione dell’istanza on line su portale SUAP dedicato, ovvero invio mediante PEC dell’utente alla casella PEC indicata dal SUAP.
Per alcuni SUAP NON ASSOCIATI, di cui al seguente elenco (scarica elenco SUAP non associati in PDF, in JPG ), è possibile inoltrare automaticamente, DA QUESTO SPORTELLO, l’istanza AUA al SUAP competente cliccando sull’apposito tasto visualizzabile a conclusione della corretta compilazione.
In tal caso l’istanza verrà inoltrata contemporaneamente, sia alla PEC dell’utente che alla PEC del SUAP, il quale avrà cura di acquisirla al proprio protocollo e successivamente trasmetterla formalmente alla Città metropolitana di Roma per l’avvio del procedimento.
N.B. E’ cura e responsabilità dell’utente accertarsi sempre che la propria istanza sia stata correttamente acquisita al protocollo del SUAP e da questi trasmessa al protocollo della Città metropolitana di Roma per l’avvio del procedimento, indipendentemente dalla modalità utilizzata per inviare l’istanza AUA al SUAP.
L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale, prima richiesti e ottenuti separatamente. L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di:
- garantire la tutela dell’ambiente
- ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici
determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In quest'ottica, le principali novità introdotte riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.
ULTERIORI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ALL'INDIRIZZO:
Approfondimenti
L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto legislativo 27/01/1992, n. 99, art. 9)
- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269)
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 4 e com. 6)
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 216)
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 112).
L'AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
L'AUA va chiesta per gli impianti soggetti a uno dei titoli abilitativi sopra elencati e installati presso:
- le piccole-medie imprese (PMI), così come definite dal Decreto ministeriale 18/04/2005, art. 2
- le grandi imprese (così come chiarito dalla Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801)
L'AUA non va chiesta:
- per le comunicazioni preventive per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 112): la Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 chiarisce che per questa comunicazione, in Regione Lombardia, continueranno ad esistere le procedure e le tempistiche attualmente vigenti e conseguenti alle disposizioni comunitarie (Direttiva comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE). Pertanto la presentazione delle istanze dovrà avvenire tramite il portale SIARL
- per impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 26)
- per le procedure ordinarie per i rifiuti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 208)
- per gli impianti per fonti energetiche rinnovabili (FER) (Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387)
- per le attività soggette alla direttiva "nitrati" (Direttiva comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE)
- per gli impianti asservititi ad attività di bonifica e messa in sicurezza di emergenza (MISE)
- per gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad esempio gli sfioratori)
Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).
Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato
La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):
- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
L'AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di scadenza.
Le disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale (variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti sull'ambiente). Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità competenti (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, att. 6, com. 1).
Ai sensi del Regolamento 27/04/2016, n. 679, art. 13 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l’espletamento, limitatamente alla parte di propria competenza, dell’istruttoria del procedimento finalizzato all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) richiesta e ai relativi controlli, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 e del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
Scarica l’informativa articolo13 del Reg UE 679/2016 per AUA in pdf