MODIFICA NON SOSTANZIALE ART. 208
Il procedimento di modifica non sostanziale inizia per istanza di parte. La Città metropolitana, verifica la completezza della documentazione trasmessa, nel caso in cui vengano riscontrate difformità, carenze o incongruenze chiede all’istante di procedere, entro trenta giorni, all’integrazione di quanto richiesto. In caso di mancata integrazione nei tempi suddetti, l’autorità competente procede all’archiviazione d’ufficio dell’istanza. La Città metropolitana provvede ad avviare il procedimento che approva il progetto, autorizza la realizzazione delle modifiche proposte e la gestione. Qualora lo ritenga opportuno la Città metropolitana può acquisire pareri, osservazioni e informazioni dagli Enti territorialmente competenti anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi.
Se l'ente ritiene che la casistica proposta sia riconducibile alla fattispecie di variante sostanziale, comunica al richiedente il rigetto dell’istanza presentata entro 30 giorni, segnalando le eventuali integrazioni da presentare mediante la procedura di variante sostanziale.Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda è convocata la conferenza di servizi che è chiamata ad esprimere la valutazione del progetto entro i successivi 90 giorni. In caso di esito positivo, entro i successivi 30 giorni viene assunto l'atto conclusivo che approva il progetto, autorizza la realizzazione dell'impianto e la gestione.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente è emesso un provvedimento (
Legge 07-08-1990, n. 241, art. 2). Per ottenere il rilascio del provvedimento consulta la sezione
servizi connessi
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La presentazione telematica dell'istanza non è disponibile
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Istanza per modifica non sostanziale |
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Planimetria aggiornata |
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Certificazione ambientale (qualora in possesso) |
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Relazione tecnica asseverata ai sensi artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da professionista abilitato (attestante che la modificazione richiesta non ricade tra le fattispecie richiamate nell’art. 15 comma 14 della L.R. 27/98; la quantità di rifiuti, a seguito della richiesta della Società, non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato (ovvero subisce variazioni all’interno del 10 % della quantità assentita) né la richiesta comporta variazioni alle quantità già autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi; quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti; non vengono utilizzati, a seguito della richiesta, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate; (nel caso) i macchinari sostituiti (previsti in autorizzazione) e necessari per le stesse operazioni già autorizzate, determinano un più basso impatto ambientale) |
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Accettazione dell'incarico del responsabile tecnico |
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Dichiarazione di subentro in tutti gli obblighi riportati nell'autorizzazione esistente |
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Nomina dell'incarico del responsabile tecnico |
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Rifiuti derivanti dal processo di gestione dei rifiuti in entrata oggetto della domanda di modifica non sostanziale o voltura di autorizzazione |
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Rifiuti per i quali è richiesta l'autorizzazione e modalità di gestione degli stessi |
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Rifiuti non derivanti dai processi di trattamento rifiuti da gestirsi in deposito temporaneo |
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Prodotti finiti conseguenti al processo di trattamento (End of Waste) |
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Rifiuti oggetto della domanda di modifica non sostanziale o voltura di autorizzazione |
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Certificazione del possesso dei requisiti di moralità |
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Dichiarazione da parte di idonea Banca o Assicurazione al rilascio delle garanzie finanziarie di legge |
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Relazione geologica e idrogeologica |
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Schema di calcolo garanzie finanziarie |
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Ultimo aggiornamento: 22/05/2025 16:03.56